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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA”

Sezione Provinciale dell'Aquila

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

ART. 1

 

E’ costituita l’Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, denominata “Guardie Ambientali d’Italia sezione di Celano (AQ)”, in forma abbreviata G.A.D.I.T oppure GADIT,ai sensi della legge 266/91che persegue i fini esclusivi della vigilanza, tutela,promozione, protezione del territorio, dell’ambiente,degli animali e della solidarietà sociale,umana, civile e culturale,soccorso in caso di calamità naturali e attività di Protezione Civile.

L’organizzazione ha sede legale in Celano (AQ), in via Stazione n.67,e potrà istituire  delegazioni anche in altri comuni,mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune.

Il trasferimento è disposto con delibera del Consiglio Direttivo.

      .

ART. 1 BIS

(Obblighi)

 

L’associazione è aderente alla sede Principale dell’organizzazione Guardie Ambientali d’Italia di Montopoli di Sabina (Ri), sita in via Colonnetta 66, e ne condivide gli obiettivi e lo Statuto.

La sede principale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della propria organizzazione.

L’utilizzo del marchio e logotipo o degli altri segni distintivi dell'organizzazione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell’istituzione e con il relativo decoro.

L’uso di tali segni distintivi è riservata all’associazione ed ai suoi aderenti. Parimenti è data facoltà alla sede principale di concedere l’utilizzo di beni strumentali di sua esclusiva proprietà alle associazioni affiliate.

Per inosservanza di disposizioni impartite, per mancanza di rendicontazione delle attività o inattività,per attività contrarie allo statuto e Regolamenti o per danni all’immagine dell’associazione, la sede principale può escludere le affiliate dalla propria organizzazione, con l’obbligo di restituzione della dotazione strumentale e il divieto di utilizzo dei relativi segni distintivi.

 

Articolo 2

 

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’eventuale ottenimento della personalità giuridica o il riconoscimento d’ente morale.

 

Articolo 3

 

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

OGGETTO

Articolo 4

 

“Le Guardie Ambientali d’Italia” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica e apolitica , pertanto la qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la qualità di membro di Direttivi Politici e di Consigli di Amministrazione di Enti ed Associazioni, inoltre si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed  ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali,assistenza a persone  disagiate,e nel soccorso sanitario.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

 

  1. Di provvedere alla protezione dell’ecosistema con particolare riguardo agli animali,all’ambiente,al’ecologia e di riflesso,a tutta la Natura,con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

  2. Di gestire in proprio o in convenzione canili propri e o comunali,lotta attiva contro l’abbandono e il controllo sul randagismo;

  3. Di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni italiane e straniere;

  4. Di segnalare, rilevare, reprimere, spegnere e prevenire incendi in genere e boschivi, in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all’Associazione mediante le contribuzioni previste dalle Leggi Europee,Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;

  5. Di tutelare il Patrimonio Pubblico dei parchi,monumenti, ville, giardini,aree demaniali, acque interne e strutture attinenti;

  6. Di essere di supporto alle Istituzioni dello Stato e alle Forze dell’ordine,statali,Regionali,Provinciali,Locali;

  7. Di organizzare il Soccorso Sanitario mediante automezzi aerei , navali e unità cinofile di cui l’Associazione potrà disporre;

  8. Di promuovere, organizzare e trasportare la raccolta di sangue;

  9. Di collaborare con altre Associazioni di Volontariato e con Enti Pubblici o Privati per il perseguimento e conseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

  10. Di svolgere attività di protezione civile in caso di pubbliche calamità;

  11. Di avvalersi del settore delle telecomunicazioni per: ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio (COI – COC – COM) ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;

  12. Di svolgere attività di prevenzione e controllo, collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura,dell’ambiente,della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia e pesca;

  13. Di gestire ed operare in attività richieste da enti Statali,Regionali,Provinciali,Comunali;

  14. Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale,e sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche,l’associazione si impegna a;

 

  • elaborare e realizzare, singolarmente o in collaborazione con altri Enti, Pubblici e/o Privati,  progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività ed iniziative specifiche, anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni e della Struttura Associativa;

  • promuovere ed organizzare l’attività per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio ed alla programmazione del soddisfacimento dei loro bisogni emergenti (organizzare forme d’intervento istitutive);

  • organizzare servizi sociali ed assistenziali,anche domiciliari per il sostegno dei cittadini anziani, i diversamente abili,o comunque in condizioni temporanee di difficoltà,o nella consegna  e all’acquisto di generi di prima necessità, e di farmaci;

  • preparare i propri soci o Guardie  mediante corsi di formazione,

 

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto o sussidiaria e collaterale rispetto alle attività primarie. Inoltre potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

ARTICOLO 5 

                                                  

Per lo svolgimento dell’attività sopra descritte,e in base alle disponibilità di cui l’associazione potrà disporre,( anche in comodato uso gratuito o di temporaneità)si avvale di;mezzi motorizzati,unità navali,quadrupedi,servizi appiedati,automezzi aerei,unità subaque e cinofili,bici elettriche o pedali o di altro qualsiasi  mezzo utile  ed appropiato allo svolgimento  di tale attivita svolta o da svolgere.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche congiuntamente con altri enti pubblici e privati,con mezzi di loro propietà .

 

SOCI

Articolo 6

 

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche,mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I Soci, possono essere :

 

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

- Soci Aspiranti

Sono soci aspiranti le persone che hanno fatto la domanda di adesione, e che se è stata accettata, restano per un anno in posizione di istruzione e prova.

Sono considerati soci aspiranti anche i minorenni (domanda controfirmata dall’esercente la patria potestà).

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro  dipendente o autonomo.

 

Articolo 7

 

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

 

Articolo 8

 

La qualità di Socio si perde per:

  • Decesso;

  • Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

  • Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

  • Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

 

 

RISORSE ECONOMICHE

Articolo  9

 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

  • dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  • da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

  • da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

  • contributi di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili:

  • donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

 

Sono organi dell'Associazione:

a)   l'Assemblea dei Soci,

  1. il Consiglio Direttivo;

  2. il Presidente.

  3. il Collegio dei Revisori;

  4. i Probiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

 

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

--deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

  • deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa

 

Articolo 12

 

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Articolo 13

 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Articolo 14

 

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati,sia in prima che in seconda convocazione,ed il bene stare della sede Nazionale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea.  L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il segretario , il tesoriere, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo 16

 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 17

 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

 

Articolo 18

 

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Articolo 19

 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 20

 

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

 

Articolo 21

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

- vigilare sulle delegazioni e sui servizi dell’Associazione;

- la nomina di responsabili di settori: (Sanità,Protezione Civile,Servizi Sociali,Formazione/Informazione ecc ecc) in relazione alla loro esperienza maturata e certificata;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede le consulte,comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.

Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica

 

COLLEGIO DEI  REVISORI

Articolo 22

 

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio direttivo, e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione,accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

 Il coimpenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

 

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

GESTIONE FINANZIARIA PRINCIPALE

Articolo 24

 

Le entrate dell’amministrazione principale dell’associazione sono costituite:

  • dalla  quota stabilita dal Consiglio Direttivo della Sede Principale per l’iscrizione o riconferma di ogni socio nella banca dati generale;

  • dai proventi del materiale promozionale e di propaganda che l’associazione intende distribuire;

  • dai contributi di enti,società,privati ecc;

  • dal contributo di ogni sezione che si costituisce parte civile in cause ambientali o similari;

  • da qualsiasi altra entrata straordinaria.   

 

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 25

 

  • Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

  • La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

  • Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 26

 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma,su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea,nonche,deliberato dal consiglio Direttivo della Sede Principale  sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

NORME FINALI

Articolo 27

 

  1. Tutte le strutture di base,sezioni,dell’organizzazione “Guardie Ambientali D’Italia” conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell’ambito territoriale di competenza;

  2. Non si potrà usufruire,senza la preventiva autorizzazione della sede Principale,della denominazione

“ GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA “ o di altre analoghe,essendo l’associazione L’UNICA su tutto il territorio nazionale e non;

  1. L’appartenenza  all’associazione Guardie Ambientali D’Italia non determina di fatto l’attribuzione di funzioni,licenze o permessi a vario genere,ma gli stessi vanno richiesti ai vari Enti Competenti;

  2. L’Associazione inoltre, risponde autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni;

  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto,si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e,in subordine,alle norme contenute nel libro V del codice civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e sucessive modificazioni.

 

ARTICOLO

27 BIS

 

Il presente statuto viene registrato agli enti competenti in esenzione di cui all’art.8 della legge 266/91

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